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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: II - Delle Persone Giuridiche
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Art.: 30 - Liquidazione
Art.: 30 - Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).
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