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Libro Sesto: Della Tutela Dei Diritti
Titolo: V - Della Prescrizione e Della Decadenza
Sezione IV - Del Termine Della Prescrizione
Art.: 2969 - Rilievo d'Ufficio
Art.: 2969 - Rilievo d'Ufficio
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione
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