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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2960 - Delazione Di Giuramento  
  Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233). Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.