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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2956 - Prescrizione Di Tre Anni  
  Si prescrive in tre anni il diritto: dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099); dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti); dei notai, per gli atti del loro ministero; degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.