Art.: 2955 - Prescrizione Di Un Anno | ||
Si prescrive in un anno il diritto: degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.); di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione e dell'istruzione; degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. |