Art.: 2951 - Prescrizione In Materia Di Spedizione e Di Trasporto | ||
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678). La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui ่ avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679. |