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Libro Sesto: Della Tutela Dei Diritti
Titolo: V - Della Prescrizione e Della Decadenza
Sezione IV - Del Termine Della Prescrizione
Art.: 2946 - Prescrizione Ordinaria
Art.: 2946 - Prescrizione Ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
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