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Codice Civile



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  Art.: 2937 - Rinunzia Alla Prescrizione  
  Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione (1310).