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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2931 - Esecuzione Forzata Degli Obblighi Di Fare  
  Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).