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Libro Sesto: Della Tutela Dei Diritti
Titolo: IV - Della Tutela Giurisdizionale Dei Diritti
Sezione I - Dell'Espropriazione
Art.: 2928 - Assegnazione Di Crediti
Art.: 2928 - Assegnazione Di Crediti
Se oggetto dell'assegnazione ่ un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
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