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Libro Sesto: Della Tutela Dei Diritti
Titolo: IV - Della Tutela Giurisdizionale Dei Diritti
Sezione III - Del Sequestro Conservativo
Art.: 2908 - Effetti Costitutivi Delle Sentenze
Art.: 2908 - Effetti Costitutivi Delle Sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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