Art.: 289 - Azioni Esperibili Dopo La Legittimazione | ||
La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263. Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso. |