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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: VII - Della Filiazione [231-290]
Sezione II - Della Legittimazione Dei Figli Naturali [280-290]
Art.: 282 - Legittimazione Dei Figli Premorti
Art.: 282 - Legittimazione Dei Figli Premorti
La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti (255).
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