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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: VII - Della Filiazione [231-290]
Sezione II - Della Legittimazione Dei Figli Naturali [280-290]
Art.: 281 - Divieto Di Legittimazione
Art.: 281 - Divieto Di Legittimazione
Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251, 252, 253).
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