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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 279 - Responsabilità Per Il Mantenimento e l'Educazione  
  In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione (147, 580, 594; 34 att.). Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti (433 e seguenti). L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274 (51 att.). L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà (251).