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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 277 - Effetti Della Sentenza  
  La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (258 e seguenti). Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.