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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 276 - Legittimazione Passiva  
  La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102). Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.