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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 273 - Azione Nell'Interesse Del Minore o Dell'Interdetto  
  L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore (357). Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore (424) previa autorizzazione del giudice (374).