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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2721 - Ammissibilità: Limiti Di Valore  
  La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti). Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).