Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2719 - Copie Fotografiche Di Scritture  
  Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformitā con l'originale č attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non č espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).