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Codice Civile



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  Art.: 2718 - Valore Probatorio Di Copie Parziali  
  Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.