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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2716 - Mancanza Dell'Atto Originale o Di Copia Depositata  
  In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformitā dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, č rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformitā dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, č rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticitā dell'originale mancante.