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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2706 - Conformità Tra Originale e Riproduzione Del Telegramma  
  La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.