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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2703 - Sottoscrizione Autenticata  
  Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cị autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.