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Libro Sesto: Della Tutela Dei Diritti
Titolo: II - Delle Prove
Sezione I - Dell'Atto Pubblico
Art.: 2699 - Atto Pubblico
Art.: 2699 - Atto Pubblico
L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
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