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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2697 - Onere Della Prova  
  Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si ่ modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.