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Codice Civile



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  Art.: 2692 - Annotazione Della Trascrizione Delle Domande e Degli Atti  
  La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.