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Codice Civile



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  Art.: 2691 - Altre Domande e Atti Soggetti a Trascrizione  
  Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti. Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.