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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: VII - Della Filiazione [231-290]
Sezione I - Della Filiazione Naturale [250-279]
Art.: 268 - Provvedimenti In Pendenza Del Giudizio
Art.: 268 - Provvedimenti In Pendenza Del Giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
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