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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2688 - Continuitā Delle Trascrizioni  
  Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto č soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto č stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.