Art.: 2688 - Continuitā Delle Trascrizioni | ||
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto č soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto č stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. |