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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2687 - Cessione Dei Beni Ai Creditori  
  Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 231).