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Codice Civile



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  Art.: 2685 - Altri Atti Soggetti a Trascrizione  
  Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.