Art.: 2685 - Altri Atti Soggetti a Trascrizione | ||
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili. |