Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2681 - Divieto Di Rimozione Dei Registri  
  I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.