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Codice Civile



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  Art.: 2679 - Altri Registri Da Tenersi Dal Conservatore  
  Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'art. 2664, i registri particolari: per le trascrizioni; per le iscrizioni; per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.