Art.: 266 - Impugnazione Del Riconoscimento Per Effetto Di Interdizione Giudiziale | ||
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione (429), dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267). |