Art.: 265 - Impugnazione Per Violenza | ||
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza (1434 e seguenti) dall'autore del riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l'autore del riconoscimento è minore (2), l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore (267, 2964). |