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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2657 - Titolo Per La Trascrizione  
  La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti). Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).