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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2653 - Altre Domande e Atti Soggetti a Trascrizione a Diversi Effetti  
  Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti): le domande dirette a rivendicare la proprietà (948 e seguente) o altri diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi. La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda; la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972). La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda; le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella vendita di beni immobili. Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione (att. 227); le domande di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili (225). La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione; gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili (2943 e seguenti). L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda (att. 226, 231). Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.