Art.: 264 - Impugnazione Da Parte Del Riconosciuto | ||
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età (2) o lo stato d'interdizione per infermità di mente (414), impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice (38 att.), con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale (715). |