Art.: 2620 - Estensione Delle Norme Di Controllo Alle Società | ||
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602. L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618 (att. 111). |