Art.: 2619 - Controllo Sull'Attività Del Consorzio | ||
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa (att. 111). Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e stato costituito l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo (2636 e seguenti, att. 108) ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso. |