Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2614 - Fondo Consortile  
  I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.