Art.: 2611 - Cause Di Scioglimento | ||
Il contratto di consorzio si scioglie: per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; per volontà unanime dei consorziati; per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa; per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge; per le altre cause previste nel contratto. |