Art.: 2605 - Controllo Sull'Attività Dei Singoli Consorziati
Art.: 2605 - Controllo Sull'Attività Dei Singoli Consorziati
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.