Art.: 2603 - Forma e Contenuto Del Contratto | ||
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità (1350, 1418 e seguenti, 2643, 2725). Esso deve indicare: l'oggetto e la durata del consorzio; la sede dell'ufficio eventualmente costituito; gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; i casi di recesso e di esclusione; le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia (1349, 2264, 2964 e seguenti). |