Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2584 - Diritto Di Esclusività  
  Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.