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Codice Civile



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  Art.: 2232 - Esecuzione Dell'Opera  
  Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.