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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2231 - Mancanza d'Iscrizione  
  Quando l'esercizio di un'attivitā professionale č condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non č iscritto non gli dā azione per il pagamento della retribuzione (2034). La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilitā del lavoro compiuto.