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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2230 - Prestazione d'Opera Intellettuale  
  Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale ่ regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.