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Codice Civile



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  Art.: 2228 - Impossibilità Sopravvenuta Dell'Esecuzione Dell'Opera  
  Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta (1672).